Indicatori di risultato
Esprimono il grado di raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione. Quando gli obiettivi non possono essere espressi in termini quantitativi la misura del risultato dovrà essere espressa in termini che siano nel contempo quantitativi e sufficientemente significativi rispetto agli obiettivi stessi. In questo caso si parla di proxy.
Indicatori finanziari
Quozienti tra valori e/o quantità tratte dai documenti programmatici e consuntivi dell’ente locale.
Indicatori metrici
Rilevano quantità, tempi, spazi, numeri, percentuali, ecc. controllabili all’interno dell’organizzazione. Gli indicatori metrici sono semplici da gestire e rispondono bene all’esigenza di una verifica automatica delle variazioni che sia funzionale alle scelte dell’intervento.
Indicatori nominali
Indicano se una struttura, una funzione, un organismo, una risorsa, un obiettivo, ecc. sono presenti o meno, sono stati presi in considerazione o meno (risposte canoniche si/no).
Indicatori ordinali
Rilevano i “gradi diversi di qualcosa”, non sono cioè facilmente quantificabili, ma più legati al vissuto e alla percezione. Chiamano spesso in causa un giudizio qualitativo che richiede al ricorso ad interviste e questionari. Sono quindi i più complessi da gestire e anche quando stimolano risposte quantitative, presuppongono comunque una dimensione soggettiva ricca di variabili implicite.
Infrastrutture
Le infrastrutture comprendono l’insieme di servizi che, sebbene non direttamente utilizzati nel processo produttivo, sono essenziali per lo sviluppo di un sistema economico. Le infrastrutture sono costituite da un efficiente rete di trasporti, di rifornimenti idrici, di energia elettrica, nonché una buona dotazione di servizi sanitari, di istruzione, etc.
Intesa Istituzionale di Programma
E’ lo strumento con il quale sono stabiliti tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome, degli accordi con i quali tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d’interesse comune o funzionalmente collegati, da realizzarsi nel territorio della singola regione o provincia autonoma e nel quadro della programmazione negoziata. E' espressamente definita dalla legge n. 662/1996, art. 2, c. 203, lett.b.
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