Accordo di programma
Costituisce uno strumento di coordinamento tra le amministrazioni interessate alla realizzazione di opere o interventi che coinvolgono più livelli di governo (statale, regionale, provinciale, comunale). Tale strumento consente di disciplinare i comportamenti futuri tra le parti, le quali saranno tenute ad adottare atti e provvedimenti conformi alle previsioni dell’accordo. E' disciplinato dall'art. 34 del d.lgs. n. 267/2000.
Accordo di programma quadro (APQ)
E' definito dalla legge n. 662/1996 art.2, comma 203 lett. c) quale l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi che partecipano all'attuazione di un'intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati.
Addizionalità
Uno dei principi generali che governano il funzionamento dei Fondi strutturali, e la sua finalità è di evitare che le risorse comunitarie erogate ad ogni Stato membro si vadano semplicemente a sostituire agli aiuti nazionali, perdendo il carattere di cofinanziamento. Esso prevede che ciascun Stato membro, per ogni obiettivo, vigili affinché nei territori interessati venga mantenuto un livello della spesa pubblica a finalità strutturale almeno uguale a quello che era stato raggiunto nel periodo di programmazione precedente.
Agenda 2000
Atto dell’UE in termini di sostegno globale allo sviluppo. L’Agenda è un programma d’azione che si prefigge, quali obiettivi principali, di rafforzare le politiche comunitarie e di dotare l’UE di un nuovo quadro finanziario 2000-2006. I tre temi principali di Agenda 2000 riguardano: la riforma delle politiche europee, l’allargamento, il quadro finanziario 2000-2006.
Agenzia di sviluppo locale
Si intende un organismo operante sul territorio la cui attività produca degli effetti di sviluppo visibile e quantificabile sull’area ad esso circostante. La definizione data focalizza l’attenzione sull’azione di sviluppo locale realmente prodotta. L’assunto generale è che il territorio venga considerato il cliente dell’agenzia.
Area di crisi
Si fa riferimento alle zone indicate dalla delibera CIPE del 21 marzo 1997. Queste aree presentano un rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro e ricadono: nei territori di cui agli Obiettivi 1, 2, 5b, nonché in quelli individuati con Decreto del Ministero del Lavoro in data 14 marzo 1995; b) in aree di sviluppo industriale o nuclei di industrializzazione situate nei territori di cui all'Obiettivo 1, ovvero di aree industriali realizzate ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 219/1981.
Aree depresse
Si intendono come tali, ai sensi della legge 104/95, le aree individuate dalla Commissione Europea come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, Obiettivi 1, 2 del periodo 2000-2006, e quelle ammesse, ai sensi dell'art. 6 del regolamento CE n.1260/1999 al sostegno transitorio a titolo degli Obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nella fattispecie di cui all’art. 87.3.c del trattato CE, nonché la regione Abruzzo ferme restando le limitazioni della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Asse prioritario
Ciascuna delle priorità strategiche inserite in un quadro comunitario di sostegno o in un intervento, cui si accompagnano una partecipazione dei Fondi e degli altri strumenti finanziari e le corrispondenti risorse finanziarie dello Stato membro, nonché una serie di obiettivi specifici.
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